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REGOLAMENTO GENERALE DELLA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA TOSCANAApprovato dall'Assemblea dei Delegati dei Gruppi Grotte tenutasi in Firenze il giorno 8 Dicembre 1968.
Modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Delegati tenutasi in Pietrasanta il giorno 16 Novembre 1969.
Modificato dall’Assemblea dei Delegati dei Gruppi Grotte a Siena il giorno 28 Maggio 1972.
Modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Delegati tenutasi a Massa il giorno 17 Dicembre 1977.
Modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Delegati tenutasi a Maresca il giorno 14 Maggio 1978.
Modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Delegati tenutasi a Lucca il giorno 13 Marzo 1988.
Modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Delegati tenutasi a Firenze il giorno 8 Maggio 2010.
Articolo 1Per facilitare e snellire le comunicazioni sia fra gli organi decisionali che verso i Gruppi Grotte e i loro soci, la FST, tramite il sito web ufficiale www.speleotoscana.it e www.speleotoscana.org mette a disposizione i seguenti mezzi: a)indirizzi ufficiali di email dei gruppi grotte che ne fanno richiesta.
SCOPI - (vedi Titolo I dello Statuto)Articolo 2La F.S.T. per conseguire gli scopi indicati dall'art. 1 dello Statuto: - favorisce lo scambio di reciproche esperienze fra i Gruppi Grotte della Toscana e fra questi e altri Gruppi Grotte italiani ed esteri;
ORGANI FEDERALI - (vedi Titolo IV dello Statuto)Articolo 3Il Comitato Federale, allo scopo di ottenere un migliore funzionamento di alcune attività della F.S.T. , istituisce speciali commissioni, ne nomina il o i Responsabile/i fra i soci maggiorenni dei Gruppi Grotte e ne determina le attribuzioni. I Responsabili scadono comunque al rinnovo del Comitato Federale ma possono essere riconfermati. Il Comitato Federale può altresì affidare a singole persone particolari incarichi, determinandone le competenze ed i poteri. Le commissioni rispondono del loro operato al Comitato Federale e all’assemblea dei delegati.
ASSEMBLEA DEI DELEGATI - (vedi Titolo V dello Statuto)Articolo 4I Gruppi Grotte potranno richiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei delegati uno o più argomenti, dandone comunicazione scritta al Presidente Federale prima che l’assemblea sia stata convocata. Articolo 5L'Assemblea dei Delegati, ordinaria e straordinaria, nomina di volta in volta il proprio Presidente, il Segretario e due scrutatori. Il Segretario redigerà il verbale della riunione; gli scrutinatori procederanno al controllo delle votazioni per le deliberazioni dell'Assemblea e allo scrutinio delle schede nel caso di elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Articolo 6Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per votazione segreta, a seconda della decisione della maggioranza dei Delegati. Articolo 7II Segretario della F.S.T. avrà cura di inviare tramite newsletter copia del verbale dell'Assemblea firmato dal Presidente e dal Segretario della stessa.
COMITATO FEDERALE - (vedi Titolo VI dello Statuto)Articolo 8Le riunioni del Comitato Federale dovranno essere convocate tramite newsletter con un preavviso di almeno 15 giorni. L’ordine del giorno definitivo dovrà essere inviato almeno 4 giorni prima della riunione. Possono partecipare tutti gli speleologi aderenti ad un Gruppo Grotte federato. Articolo 9II Segretario coadiuva il Presidente e redige i verbali del Comitato Federale. Modifiche e aggiunte a questi verbali potranno essere richieste dai presenti alla riunione entro 10 giorni dall’invio della bozza alla mailing list di lavoro del Comitato Federale. Passati 5 giorni dall’ultimo invio di richiesta di modifica, il verbale si intende approvato. Solo nel caso che ci siano divergenze sul testo, il verbale sarà posto a votazione via e-mail e il risultato della votazione sarà allagato al verbale. Di seguito questi verbali saranno inviati ai Gruppi Grotte tramite newsletter. Articolo 10Sono valide, senza bisogno di ratifica in una riunione successiva, le decisioni prese a mezzo mailing list. Se esplicitamente richiesto, queste possono essere messe ai voti. Le decisioni sono prese a maggioranza degli aventi diritto di voto e si deve rispondere entro 10 giorni. Le decisioni prese saranno inserite a margine del verbale della riunione successiva. Articolo 11Si possono tenere riunioni con modalità di collegamento elettronico (skype ad esempio). Le norme di convocazione, partecipazione e di stesura dei verbali saranno analoghe a quelle delle normali riunioni.
RIMBORSI SPESEArticolo 12Chi ricopre incarichi e chi effettua lavori per conto della FST ha diritto al rimborso delle spese sostenute. Queste dovranno essere debitamente documentate e consegnate al Cassiere entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla spesa, pena la non rimborsabilità della spesa stessa. Articolo 13Sono ammessi i rimborsi delle spese di viaggio, con presentazione di scontrino e/o biglietto. L’uso del mezzo proprio da diritto a rimborso a chilometraggio, specificando sulla richiesta di rimborso il percorso effettuato e il numero di km e la motivazione. Il rimborso è desunto delle tabelle ACI dei costi chilometrici relativa al periodo. Articolo 14Non sono rimborsabili le spese di vitto e alloggio, salvo diversa determinazione del Comitato Federale.
CONGRESSIArticolo 15Saltuariamente, in linea di massima ogni tre anni, il Comitato Federale provvederà a convocare il Congresso Regionale, per rinsaldare i rapporti di amicizia e cooperazione tra gli speleologi, per la discussione di questioni scientifiche ed organizzative riguardanti la speleologia. Articolo 16Il Congresso regionale della F.S.T. viene organizzato dal Gruppo Grotte designato dal Comitato Federale. Articolo 17Il Comitato Federale nominerà una commissione che elaborerà il programma ed il regolamento del Congresso e ne stabilirà, in linea di massima, la data. Articolo 18La spesa per l'organizzazione del Congresso, qualora non ci fossero contributi, è a totale carico della F.S.T. Articolo 19Il Comitato Federale provvederà a pubblicare gli atti nella sede più idonea.
MODIFICAZIONE DELLO STATUTOE DEL REGOLAMENTO GENERALE - (vedi Titolo VIII dello Statuto)Articolo 20Per le modifiche del presente Regolamento valgono le norme fissate dall'art. 25 dello Statuto. Articolo 21La richiesta di modifica dello Statuto o del regolamento generale o del regolamento delle commissioni debbono contenere: |